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ARTICOLO 1
Denominazione e sede
L'associazione denominata FIO - Federazione Italiana di
Ossigeno - Ozonoterapia ha sede presso il proprio Segretario
p.t. Dr Matteo Bonetti, C/O X-Ray Service, in Brescia,
Via Leonardo Da Vinci n.20, salvo diversa decisione del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 2
Scopo
La FIO ha gli scopi seguenti:
a) tutela del prestigio dell'ozonoterapia e dei medici
che la praticano;
b) promozione della ricerca sulla ozonoterapia favorendo
la tutela di tutte le iniziative che possano apportare
acquisizioni culturali a tutti gli associati, quali organizzazioni
di convegni, pubblicazioni di articoli, e quant'altro;
c) rappresentanza della federazione presso Commissioni,
Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali;
d) collaborazione con Autorità, Enti ed Organizzazioni
Regionali e Nazionali nella realizzazione di iniziative
e provvedimenti che possano interessare la Federazione;
e) rappresentanza presso le Autorità Regionali e
Nazionali e le organizzazioni Sindacali, della FIO e degli
Enti aderenti;
f) adozione ed aggiornamento delle linee guida nell'ozonoterapia
e proposta di protocolli di ricerca, nonché la costituzione
di un registro delle attività e delle casistiche;
g) cura e promozione della conoscenza dell'ozonoterapia
e la pubblicazione di lavori scientifici in materia;
h) formulazione e coordinamento dei programmi per la formazione
scientifico professionale in ozonoterapia.
i) Estensione degli scopi e degli interessi anche a livello
europeo ed internazionale.
La FIO può promuovere direttamente e incentivare
attraverso associazioni aderenti Corsi, Conferenze, Simposi,
Congressi ed ogni altra iniziativa utile ed idonea alla
conoscenza ed allo studio dell'Ozonoterapia e delle tecniche
complementari.
La FIO può istituire Borse di Studio e premi da
assegnare ai ricercatori delle società aderenti,
alla ricerca coordinata da parte delle associazioni e della
FIO stessa, in Ozonoterapia e tecniche complementari.
ARTICOLO 3
Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato,
fino a scioglimento deliberato a norma del successivo articolo
10.
ARTICOLO 4
Associati
Possono iscriversi alla FIO quali Soci Ordinari, Associazioni
e Persone fisiche; quali Soci Sostenitori oltre ad Associazioni
e Persone fisiche e giuridiche, Enti e Società che
ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e siano accettati,
e versino la quota associativa di cui al successivo art.
5.
I singoli soci delle Associazioni che aderiscono alla FIO
sono automaticamente associati alla Federazione Italiana
di Ossigeno - Ozonoterapia con diritto di voto alle assemblee.
Le Associazioni aderenti hanno diritto ad un ulteriore
voto, che sarà espresso dal Presidente.
A tal fine le Associazioni partecipanti comunicheranno
alla FIO nomi ed estremi anagrafici dei propri associati
giusta l'articolo 5.
ARTICOLO 5
Quote associative
La Quota associativa è annuale da125 €. (C.D. Trani)
L'annata associativa inizia il 1° Settembre e termina
il 31 Agosto.
Per esercitare i diritti l'associato deve essere in regola
con il pagamento delle quote.
La quota associativa per il singolo Associato, persona
fisica, è stabilita in 125 Euro, di cui 40 per abbonamento
alla Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, organo
ufficiale della FIO.
Le Associazioni aderenti alla FIO sono tenute a versare
alla FIO entro il 30 Ottobre la somma di 20 euro per ogni
loro iscritto ed a versare 40 Euro cadauno per l'abbonamento
alla Rivista.
Ogni Associazione aderente deve fornire l'elenco dei soci
paganti completo di:
nome, cognome, indirizzo, telefono fisso e mobile, recapito
di posta elettronica. Ad ogni iscritto si dovrà far
compilare il consenso informato per il trattamento dei
dati personali: ogni Associazione è responsabile
dell'acquisizione dei consensi informati.
Gli Enti e le Società commerciali che desiderino
aderire alla FIO quali Socio Sostenitore sono tenuti al
pagamento di una quota annua di 500 Euro; hanno diritto
di prelazione nella distribuzione di spazi espositivi in
occasione di corsi, convegni e congressi organizzati o
promossi dalla Federazione. I Soci Sostenitori partecipano
all'Assemblea con diritto di voto.
Le case produttrici sono soci senza diritto di voto.
ARTICOLO 6
Assemblea
L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l'anno,
ed ogni due anni per l'elezione diretta di Presidente,
Segretario e Consiglio Direttivo (CD).
Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione o,
in sua assenza il Vice Presidente più anziano di
età.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari; le Associazioni
ed i propri associati, gli Enti e Soci sostenitori in regola
con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea può esser convocata dal CD ogniqualvolta
ne veda l'opportunità o su richiesta di almeno il
15% dei soci.
Alle assemblee ogni socio può essere portatore di
un massimo di cinque deleghe (comunque rappresentative
di soci in regola con il pagamento delle quote sociali).
Delle assemblee verrà redatto verbale controfirmato
dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della FIO si compone di nove membri
che vengono eletti direttamente dall'assemblea e da un
numero variabile di membri consistenti nei Presidenti o
rappresentanti pro tempore delle Associazioni aderenti
i quali fanno parte di diritto del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo così composto provvede a
nominare fra i propri membri il Presidente, i due Vice
Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Le cariche sociali non danno diritto ad emolumenti, salvo
il rimborso delle spese eventualmente sostenute nello svolgimento
del proprio incarico.
Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Federazione,
ne amministra le sostanze e tutela l'osservanza dello Statuto.
Esso ha la rappresentanza morale e legale della Federazione
tramite il proprio Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in conferenza
telefonica, ogni due mesi circa ed ogni volta che un consigliere
ne faccia richiesta.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo (con l'eccezione dei membri di diritto
di cui al primo comma) resta in carica due anni; i componenti
sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di impossibilità permanente
del Presidente il Vice Presidente di maggiore anzianità subentra
nella carica sino alla nuova assemblea elettorale.
In caso di dimissioni o di impossibilità permanente
del Segretario lo sostituisce il Consigliere di maggiore
anzianità fino alla nuova assemblea elettorale.
Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi
ed in giudizio, presiede le sedute del Consiglio Direttivo,
sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.
Può delegare le sue funzioni di rappresentanza.
Il Consiglio direttivo della FIO può intervenire
su richiesta delle parti per dirimere controversie interne,
tra Società aderenti alla Federazione, Soci delle
Associazioni iscritte, etc.
Il Consiglio Direttivo può assumere direttamente
la funzione di arbitro irrituale o delegare tale incarico
ad altri soci.
ARTICOLO 8
La FIO adotta come organo ufficiale la Rivista Italiana
di Ossigeno-Ozonoterapia, fino a diversa decisione del
CD, e la utilizza come mezzo di diffusione di notizie e
comunicati e per le comunicazioni ai soci.
Inoltre la FIO si serve di un proprio sito internet per
i fini istituzionali, e per la comunicazione e la diffusione
delle informazioni e novità ai soci ed a coloro
che sono interessati alla disciplina.
Le assemblee elettorali sono convocate a mezzo posta prioritaria.
ARTICOLO 9
Il presente statuto può essere modificato su proposta
presentata dal Presidente o da un terzo dei componenti
del Consiglio Direttivo o dal trenta per cento dei soci.
In tal caso il Consiglio Direttivo deve indire una riunione
straordinaria del Consiglio stesso entro 60 giorni dalla
richiesta e le modificazioni potranno essere accolte con
votazione favorevole della maggioranza dei consiglieri.
ARTICOLO 10
Patrimonio e scioglimento
Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle
quote associative, dagli eventuali contributi o sovvenzioni
da parte di organismi pubblici o privati.
In caso di cessazione dell'Associazione, il fondo comune
sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea
dei soci prese a maggioranza qualificata di tre quarti
dei soci. Con la stessa maggioranza l'assemblea delibererà lo
scioglimento dell'associazione nominando, ove del caso,
uno o più liquidatori che potranno essere anche
amministratori uscenti.
stututo approvato dall'Assemblea FIO, Firenze 16 giugno
2003
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