ARTICOLO 1
Denominazione e sede
L'associazione denominata FIO - Federazione Italiana di Ossigeno - Ozonoterapia ha sede presso il proprio Segretario p.t. Dr Matteo Bonetti, C/O X-Ray Service, in Brescia, Via Leonardo Da Vinci n.20, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2
Scopo
La FIO ha gli scopi seguenti:
a) tutela del prestigio dell'ozonoterapia e dei medici che la praticano;
b) promozione della ricerca sulla ozonoterapia favorendo la tutela di tutte le iniziative che possano apportare acquisizioni culturali a tutti gli associati, quali organizzazioni di convegni, pubblicazioni di articoli, e quant'altro;
c) rappresentanza della federazione presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali;
d) collaborazione con Autorità, Enti ed Organizzazioni Regionali e Nazionali nella realizzazione di iniziative e provvedimenti che possano interessare la Federazione;
e) rappresentanza presso le Autorità Regionali e Nazionali e le organizzazioni Sindacali, della FIO e degli Enti aderenti;
f) adozione ed aggiornamento delle linee guida nell'ozonoterapia e proposta di protocolli di ricerca, nonché la costituzione di un registro delle attività e delle casistiche;
g) cura e promozione della conoscenza dell'ozonoterapia e la pubblicazione di lavori scientifici in materia;
h) formulazione e coordinamento dei programmi per la formazione scientifico professionale in ozonoterapia.
i) Estensione degli scopi e degli interessi anche a livello europeo ed internazionale.
La FIO può promuovere direttamente e incentivare attraverso associazioni aderenti Corsi, Conferenze, Simposi, Congressi ed ogni altra iniziativa utile ed idonea alla conoscenza ed allo studio dell'Ozonoterapia e delle tecniche complementari.
La FIO può istituire Borse di Studio e premi da assegnare ai ricercatori delle società aderenti, alla ricerca coordinata da parte delle associazioni e della FIO stessa, in Ozonoterapia e tecniche complementari.

ARTICOLO 3
Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a scioglimento deliberato a norma del successivo articolo 10.

ARTICOLO 4
Associati
Possono iscriversi alla FIO quali Soci Ordinari, Associazioni e Persone fisiche; quali Soci Sostenitori oltre ad Associazioni e Persone fisiche e giuridiche, Enti e Società che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e siano accettati, e versino la quota associativa di cui al successivo art. 5.
I singoli soci delle Associazioni che aderiscono alla FIO sono automaticamente associati alla Federazione Italiana di Ossigeno - Ozonoterapia con diritto di voto alle assemblee. Le Associazioni aderenti hanno diritto ad un ulteriore voto, che sarà espresso dal Presidente.
A tal fine le Associazioni partecipanti comunicheranno alla FIO nomi ed estremi anagrafici dei propri associati giusta l'articolo 5.

ARTICOLO 5
Quote associative
La Quota associativa è annuale da125 €. (C.D. Trani)
L'annata associativa inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto.
Per esercitare i diritti l'associato deve essere in regola con il pagamento delle quote.
La quota associativa per il singolo Associato, persona fisica, è stabilita in 125 Euro, di cui 40 per abbonamento alla Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, organo ufficiale della FIO.
Le Associazioni aderenti alla FIO sono tenute a versare alla FIO entro il 30 Ottobre la somma di 20 euro per ogni loro iscritto ed a versare 40 Euro cadauno per l'abbonamento alla Rivista.
Ogni Associazione aderente deve fornire l'elenco dei soci paganti completo di:
nome, cognome, indirizzo, telefono fisso e mobile, recapito di posta elettronica. Ad ogni iscritto si dovrà far compilare il consenso informato per il trattamento dei dati personali: ogni Associazione è responsabile dell'acquisizione dei consensi informati.
Gli Enti e le Società commerciali che desiderino aderire alla FIO quali Socio Sostenitore sono tenuti al pagamento di una quota annua di 500 Euro; hanno diritto di prelazione nella distribuzione di spazi espositivi in occasione di corsi, convegni e congressi organizzati o promossi dalla Federazione. I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
Le case produttrici sono soci senza diritto di voto.

ARTICOLO 6
Assemblea
L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l'anno, ed ogni due anni per l'elezione diretta di Presidente, Segretario e Consiglio Direttivo (CD).
Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza il Vice Presidente più anziano di età.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari; le Associazioni ed i propri associati, gli Enti e Soci sostenitori in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea può esser convocata dal CD ogniqualvolta ne veda l'opportunità o su richiesta di almeno il 15% dei soci.
Alle assemblee ogni socio può essere portatore di un massimo di cinque deleghe (comunque rappresentative di soci in regola con il pagamento delle quote sociali).
Delle assemblee verrà redatto verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo della FIO si compone di nove membri che vengono eletti direttamente dall'assemblea e da un numero variabile di membri consistenti nei Presidenti o rappresentanti pro tempore delle Associazioni aderenti i quali fanno parte di diritto del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo così composto provvede a nominare fra i propri membri il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
Le cariche sociali non danno diritto ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nello svolgimento del proprio incarico.
Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Federazione, ne amministra le sostanze e tutela l'osservanza dello Statuto. Esso ha la rappresentanza morale e legale della Federazione tramite il proprio Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in conferenza telefonica, ogni due mesi circa ed ogni volta che un consigliere ne faccia richiesta.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo (con l'eccezione dei membri di diritto di cui al primo comma) resta in carica due anni; i componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Presidente il Vice Presidente di maggiore anzianità subentra nella carica sino alla nuova assemblea elettorale.
In caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Segretario lo sostituisce il Consigliere di maggiore anzianità fino alla nuova assemblea elettorale.
Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione. Può delegare le sue funzioni di rappresentanza.
Il Consiglio direttivo della FIO può intervenire su richiesta delle parti per dirimere controversie interne, tra Società aderenti alla Federazione, Soci delle Associazioni iscritte, etc.
Il Consiglio Direttivo può assumere direttamente la funzione di arbitro irrituale o delegare tale incarico ad altri soci.

ARTICOLO 8
La FIO adotta come organo ufficiale la Rivista Italiana di Ossigeno-Ozonoterapia, fino a diversa decisione del CD, e la utilizza come mezzo di diffusione di notizie e comunicati e per le comunicazioni ai soci.
Inoltre la FIO si serve di un proprio sito internet per i fini istituzionali, e per la comunicazione e la diffusione delle informazioni e novità ai soci ed a coloro che sono interessati alla disciplina.
Le assemblee elettorali sono convocate a mezzo posta prioritaria.

ARTICOLO 9
Il presente statuto può essere modificato su proposta presentata dal Presidente o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dal trenta per cento dei soci.
In tal caso il Consiglio Direttivo deve indire una riunione straordinaria del Consiglio stesso entro 60 giorni dalla richiesta e le modificazioni potranno essere accolte con votazione favorevole della maggioranza dei consiglieri.

ARTICOLO 10

Patrimonio e scioglimento
Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative, dagli eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati.
In caso di cessazione dell'Associazione, il fondo comune sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci prese a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci. Con la stessa maggioranza l'assemblea delibererà lo scioglimento dell'associazione nominando, ove del caso, uno o più liquidatori che potranno essere anche amministratori uscenti.

stututo approvato dall'Assemblea FIO, Firenze 16 giugno 2003

 

 
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